Sez. 2, Sentenza n. 2356 del 13/01/2005 Ud. (dep. 26/01/2005) Rv. 230698 - 01
NOTIFICAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - ALL'IMPUTATO - domicilio dichiarato o eletto - IN GENERE | Imputato detenuto - Notifica al domicilio dichiarato o eletto in sede di udienza di convalida dell'arresto anzichè a quello dichiarato od eletto all'atto della scarcerazione - Nullità.
NOTIFICAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - ALL'IMPUTATO - domicilio dichiarato o eletto - IN GENERE
È nulla la notifica all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna al domicilio dichiarato o eletto in sede di convalida dell'arresto. L'art. 161, comma primo cod. proc. pen., infatti, è applicabile solo al domicilio dichiarato o eletto in sede di convalida dell'arresto dalla persona sottoposta a indagini o dall'imputato che non sia nè detenuto nè internato, mentre per il soggetto in stato di detenzione la rituale dichiarazione o elezione di domicilio è quella effettuata all'atto della scarcerazione, come disposto dall'art. 161, comma terzo cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)