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Sez. 1, Sentenza n. 7804 del 15/04/2005 (Rv. 582161 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Ordinanza ingiunzione - Termine di durata del procedimento - Omessa previsione o non applicabilità dello stesso termine stabilito dall'art. 204 codice della strada - Contrasto con gli artt. 3, 97 e 111, secondo comma, Cost. - Manifesta infondatezza della questione.
Stato
decisa il 2005-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582161-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge n 689 del 1981 nella parte in cui non prevede il termine di durata del procedimento ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, o quello stesso termine posto al prefetto sul ricorso di cui all'art. 203 del codice della strada (art. 204 dello stesso codice), come requisito di legittimità della fattispecie, per contrasto con gli artt. 3, 97 e 111, secondo comma, Cost.: infatti il verbale di contestazione-accertamento per violazioni per le quali sia comminata esclusivamente una sanzione amministrativa pecuniaria è solo il primo atto del procedimento amministrativo e non è, di per sé, a differenza dei verbali di accertamento per violazioni del codice della strada, immediatamente lesivo di posizioni del soggetto cui viene attribuita la violazione, dovendo, sempre ed in ogni caso, intervenire al riguardo una ordinanza ingiunzione (o, diversamente, una ordinanza di archiviazione) e, una volta intervenuto l'atto lesivo mediante l'emanazione dell'ordinanza ingiunzione, i vizi di quest'ultima e del relativo procedimento possono esser fatti valere liberamente con l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981, rinvenendosi in tale sede piena tutela senza alcuna sottrazione al giudice naturale, onde non è ravvisabile alcuna compressione né dei principi di uguaglianza e di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, né del principio di ragionevole durata del processo, facendo quest'ultimo, peraltro, chiaro riferimento all'esercizio della funzione giurisdizionale e non consentendo, quindi, di tenere conto anche dei procedimenti di carattere meramente amministrativo, quantunque essi abbiano avuto ad oggetto la medesima pretesa poi fatta valere in via giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Strada art. 203, Cod. Strada art. 204, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)