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Sez. 6, Sentenza n. 18853 del 15/03/2018 Cc. (dep. 02/05/2018) Rv. 273384 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE | Effetto interamente devolutivo - Potere del tribunale del riesame di valutare ogni aspetto della misura cautelare - Impugnazione limitata solo ad alcuni dei presupposti applicativi - Vincolo per il giudice - Esclusione - Onere motivazione - Attenuazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2018-03-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273384-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE

Il riesame di una misura cautelare personale è un mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutivo, pertanto il tribunale può annullare o riformare in senso favorevole all'imputato il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati nell'atto di impugnazione, così come può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione dell'ordinanza cautelare. (In motivazione, la Corte ha precisato che, qualora l'impugnazione sia limitata ad uno solo dei presupposti applicativi della misura, rispetto ai punti non oggetto di censura sussiste un obbligo motivazionale attenuato, in quanto il tribunale del riesame, in mancanza di specifiche argomentazioni della difesa, potrà limitarsi a richiamare l'ordinanza applicativa ribadendo l'adeguatezza della motivazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)