Sez. 1, Sentenza n. 3769 del 21/10/2015 Cc. (dep. 28/01/2016) Rv. 266003 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE | Riesame - Potere del Tribunale di riesaminare ogni aspetto della misura cautelare - Sussistenza - Mancata presentazione di censure in relazione ad uno dei presupposti della misura - Vincolo per il giudice - Esclusione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE
Il riesame di una misura cautelare personale è un mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutivo e l'interessato, pertanto, non può limitare il potere di cognizione del Tribunale ad uno solo dei presupposti della misura, precludendo, con la mancata presentazione di pertinenti censure, l'esame dell'altro presupposto. (Fattispecie in cui non erano stati, "ab initio", censurati i gravi indizi di colpevolezza, ma soltanto le esigenze cautelari).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)