Sez. 2 - , Sentenza n. 27865 del 14/05/2019 Cc. (dep. 24/06/2019) Rv. 277016 - 02
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE | Effetto interamente devolutivo - Potere del tribunale di valutare ogni aspetto della misura cautelare – Sussistenza – Rinuncia parziale ai motivi - Vincolo per il giudice - Esclusione - Onere motivazionale - Attenuazione - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE
Il riesame di una misura cautelare personale è un mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutivo e l'interessato, pertanto, non può limitare il potere di cognizione del tribunale ad uno solo dei presupposti della misura, precludendo, con una rinuncia ai motivi pertinenti, l'esame dell'altro; peraltro, tale rinuncia – così come l'articolazione di argomentazioni afferenti in via esclusiva alla sussistenza di uno solo dei presupposti della misura - incide sulla adeguatezza della motivazione che, in caso di conferma, potrà essere articolata, sui punti non oggetto di censura, in modo sintetico e non condizionato dalla necessità di rispondere alle argomentazioni della difesa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)