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Sez. 3, Sentenza n. 745 del 18/02/1977 (Rv. 384346 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - RINUNCE E TRANSAZIONI - INVALIDITA EX LEGGE N 11 DEL 1971 - EFFICACIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384346-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - RINUNCE E TRANSAZIONI - INVALIDITA EX LEGGE N 11 DEL 1971 - EFFICACIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE.*

L'invalidita sancita dall'art 23 della legge 11 febbraio 1971, n 11, in ordine a rinunzie e transazioni incidenti su diritti dello affittuario di fondi rustici, derivanti dalla medesima legge e da ogni altra legge, non si comunica retroattivamente alle rinunzie e alle transazioni che secondo la legge del tempo della loro formazione negoziale sono valide ed efficaci, poiche detta invalidita riguarda solo i corrispondenti Atti posti in essere in tempo coevo o successivo all'entrata in vigore della nuova disciplina. (Conf 2216/75, mass n 376006; (Conf 2256/74, mass n 370613).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)