Sez. 5, Sentenza n. 29440 del 06/07/2006 Ud. (dep. 25/08/2006) Rv. 235220 - 01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - IN GENERE | Rinnovazione della citazione a giudizio ex art. 143 disp. att. cod. proc. pen., intervenuta successivamente alla modifica dei presupposti di validità per l'esercizio dell'azione penale previsti dalla legge n. 234 del 1997 - Applicabilità della disciplina relativa ai decreti di citazione emessi prima della legge n. 234 del 1997 - Esclusione.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - IN GENERE
La rinnovazione della citazione prevista dall'art. 143 disp. att. cod. proc. pen. è istituto deputato ad operare nelle situazioni in cui - regolarmente e validamente compiuti gli atti occorrenti per l'esercizio dell'azione penale e per l'instaurazione del rapporto processuale inerente alla fase del giudizio - insorga, ai soli fini della validità di detta fase, la necessità di ricitare l'imputato; non è, pertanto, ad essa applicabile quando sia successiva all'entrata in vigore della legge n. 234 del 1997 - che ha introdotto per la prima volta la previsione a pena di nullità della richiesta di rinvio a giudizio e della citazione a giudizio precedute dall'interrogatorio dell'imputato, ex art. 375, comma terzo, cod. proc. pen., poi sostituita dalla legge n. 479 del 1999 con quella del previo avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen. - la disciplina stabilita a pena di nullità dalla predetta novella con riferimento al decreto di citazione emesso precedentemente alla sua entrata in vigore.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 375 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 143, Legge 16/07/1997 num. 234 CORTE COST., Legge 16/12/1999 num. 479 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)