Sez. 6, Sentenza n. 3934 del 21/01/1999 Ud. (dep. 25/03/1999) Rv. 212996 - 01
PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO DI CITAZIONE - IN GENERE | Rinnovazione ex art. 143 disp. att. cod. proc. pen. - Presupposti - Equiparazione al decreto di citazione a giudizio - Esclusione - Effetti ai fini della prescrizione.
PROCEDIMENTO PRETORILE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO DI CITAZIONE - IN GENERE
Il rinnovo della citazione a giudizio ad opera del pretore a sensi dell'art. 143 disp. att. cod. proc. pen. (effettuato, nella fattispecie, a causa di un rinvio d'ufficio), presuppone che il rapporto processuale si sia regolarmente instaurato in forza del decreto di citazione originario emesso dal P.M., e postula che, ai soli fini dell'ulteriore valida prosecuzione del giudizio, insorga la necessità di una ricitazione dell'imputato. Tale adempimento, di competenza pretorile, non può dunque in alcun modo essere equiparato al decreto di citazione a giudizio, funzionalmente emesso, nel procedimento pretorile, dal P.M., e non può, pertanto, non essendo riconducibile neppure ad alcun altro degli atti tassativamente previsti dall'art. 160 cod. pen., valere come causa interruttiva del periodo di prescrizione del reato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 160 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 555 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 143, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 143
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)