Sez. 2, Sentenza n. 1717 del 18/10/1985 Ud. (dep. 26/02/1986) Rv. 171986 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - EFFETTO ESTENSIVO - NOZIONE - AUTONOMO DIRITTO DI ESAME DEI MOTIVI ALTRUI ESTENSIBILI - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - EFFETTO ESTENSIVO - NOZIONE - AUTONOMO DIRITTO DI ESAME DEI MOTIVI ALTRUI ESTENSIBILI - ESCLUSIONE.*
In tema di estensibilità degli effetti dell'impugnazione, la disposizione contenuta nell'art. 203 cod. proc.pen. non conferisce all'imputato, che non abbia presentato motivi a sostegno del suo appello, un autonomo diritto all'esame dei motivi addotti dal coimputato, ma stabilisce soltanto l'estensione degli effetti favorevoli della sentenza che accolga tali motivi non esclusivamente personali. Ne consegue che, dovendosi l'effetto estensivo ritenere limitato ai soli capi il cui motivo non esclusivamente personale sia stato accolto, il coimputato la cui impugnazione sia stata dichiarata inammissibile non ha diritto di dolersi dell'omesso esame, nei suoi particolari confronti, dei motivi estensibili respinti dal giudice nei confronti dell'appellante che li aveva prodotti. (V mass n 169766; (V mass n 169399; (Conf mass n 157996).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 203 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)