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Sez. 2, Sentenza n. 5930 del 01/04/1985 Ud. (dep. 15/06/1985) Rv. 169766 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - EFFETTO ESTENSIVO - NOZIONE - AUTONOMO DIRITTO DI RIASSUMERE NEL SUCCESSIVO GRADO DEL GIUDIZIO MOTIVI ALTRUI RIGETTATI E NON RIPROPOSTI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-04-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169766-01

IMPUGNAZIONI PENALI - EFFETTO ESTENSIVO - NOZIONE - AUTONOMO DIRITTO DI RIASSUMERE NEL SUCCESSIVO GRADO DEL GIUDIZIO MOTIVI ALTRUI RIGETTATI E NON RIPROPOSTI - ESCLUSIONE.*

In tema di effetto estensivo dell'impugnazione, la disposizione di cui all'art. 203 cod. proc. pen. si limita a prevedere, in favore del coimputato che non abbia impugnato o che impugnando abbia presentato motivi diversi da quelli proposti da altri, la sola estensione degli effetti di detti motivi, purché non personali, in caso di loro accoglimento. Tale norma, pertanto, non conferisce al predetto l'autonomo diritto di riproporre la valutazione di detti motivi nel successivo grado di giudizio. (Conf mass n 141351; (Conf mass n 142783; (Conf mass n 130966; (Conf mass n 126261).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 203 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)