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Sez. 1, Sentenza n. 6383 del 25/11/1982 (Rv. 424009 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE - MORTE DI UNO DEI CONIUGI NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI SEPARAZIONE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - ESTENSIONE - LIMITI - INSUSSISTENZA - INTERESSE DEGLI EREDI ALLA PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO PER L'ACCERTAMENTO DELL'ADDEBITABILITÀ AI FINI SUCCESSORI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424009-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - IN GENERE - MORTE DI UNO DEI CONIUGI NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI SEPARAZIONE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - ESTENSIONE - LIMITI - INSUSSISTENZA - INTERESSE DEGLI EREDI ALLA PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO PER L'ACCERTAMENTO DELL'ADDEBITABILITÀ AI FINI SUCCESSORI - IRRILEVANZA.*

Il principio, in forza del quale la morte di uno dei coniugi, sopravvenuta nel corso del giudizio di separazione personale, determina la cessazione della materia del contendere, tanto con riguardo alle istanze accessorie circa la regolamentazione dei rapporti attinenti allo Obbligo di mantenimento o di alimenti, non può trovare deroga per il preteso interesse degli eredi alla prosecuzione del giudizio, sotto il profilo della Rilevanza dell'addebitabilità o meno della separazione sui diritti successori del coniuge superstite, tenuto conto che l'incidenza di tale addebitabilità sugli indicati diritti, a norma degli artt. 548 e 585, nuovo testo, cod. civ., postula che la sentenza di separazione sia passata in giudicato al tempo dell'apertura della successione. (V 3129/81, mass n 413694; (V 787/74, mass n 368657; (V 3279/73, mass n 367135).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 548, Cod. Civ. art. 585, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)