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Sez. 2, Sentenza n. 750 del 21/03/1970 (Rv. 346022 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI DI DOCUMENTI NUOVI - DOCUMENTO CONTENENTE ACCORDO TRANSATTIVO - PRODUZIONE - AMMISSIBILITA - RICORSO - IMPROCEDIBILITA.*
Stato
decisa il 1970-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346022-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI DI DOCUMENTI NUOVI - DOCUMENTO CONTENENTE ACCORDO TRANSATTIVO - PRODUZIONE - AMMISSIBILITA - RICORSO - IMPROCEDIBILITA.*

La transazione intervenuta fra le parti importa l'improcedibilita del ricorso per Cassazione, per sopravvenuta Mancanza di interesse delle parti. E consentito produrre il documento contenente l'accordo transattivo dopo la proposizione del ricorso per Cassazione, trattandosi di documento che, in quanto dimostra il venir meno dell'interesse ad insistere nella proposta impugnazione, riguarda la procedibilita del ricorso. (V 1903-65 349-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)