Sez. 4, Sentenza n. 1301 del 18/10/1978 Ud. (dep. 06/02/1979) Rv. 141044 - 01
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - COLPA DELL'ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA - CRITERI DI VALUTAZIONE - DIFFERENZA TRA VALUTAZIONE DI COLPA PER IMPERIZIA E COLPA PER NEGLIGENZA O IMPRUDENZA.*
REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - COLPA DELL'ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA - CRITERI DI VALUTAZIONE - DIFFERENZA TRA VALUTAZIONE DI COLPA PER IMPERIZIA E COLPA PER NEGLIGENZA O IMPRUDENZA.*
In tema di colpa dell'esercente una professione sanitaria la valutazione del giudice deve essere particolarmente larga quando l'addebito consista in imperizia che e rilevante ai fini penali soltanto quando si rilevi un comportamento incompatibile con il minimo di cultura e di esperienza da pretendersi da parte di chi sia abilitato all'Esercizio della professione. Se, invece, l'addebito di colpa consista in negligenza o imprudenza la valutazione del giudice deve essere effettuata secondo criteri normali e di comune applicazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)