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Sez. 1, Sentenza n. 5216 del 30/04/1992 (Rv. 477072 - 01)

Elezioni - Elettorato - Passivo - Incompatibilità | Ex art. 3 n. 4 della legge n. 154 del 1981 - Lite con il Comune - Pendenza effettiva - Necessità - Incompatibilità - Rimozione - Condizioni.
Stato
decisa il 1992-04-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477072-01

Elezioni - Elettorato - Passivo - Incompatibilità

L'incompatibilità con la carica di consigliere comunale, prevista dall'art. 3 n. 4 della legge 23 aprile 1981 n. 154, nei confronti di colui che sia parte di un procedimento civile o amministrativo nei confronti del Comune - in quanto correlata ad una lite effettivamente pendente, non anche, come nella precedente legislazione ad una lite meramente potenziale - deve ritenersi rimossa quando, prima della delibera di convalida dell'elezione - e quindi senza che abbia rilievo il termine perentorio di dieci giorni di cui all'art. 4 della stessa legge n. 154 del 1981, riferibile soltanto alla sanatoria di cause di incompatibilità nascenti dall'esercizio di determinate "funzioni" -, siano posti in essere atti idonei a far venire meno, nella sostanza, il conflitto fra l'eletto e l'ente territoriale, quali la transazione, la rinuncia agli atti del giudizio da parte del primo o, con riguardo alla disciplina anteriore all'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990 n. 142, l'espresso diniego di ratifica, da parte del consiglio Comunale, della delibera di giunta con la quale era stata autorizzata l'azione contro il privato, senza che, al predetto fine, sia necessaria una formale pronuncia di estinzione del relativo procedimento.

Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 3 n. 4 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)