Sez. 2, Sentenza n. 3121 del 01/04/1999 (Rv. 524817 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO | Area dell'edificio destinata a parcheggio - Rivendica del diritto reale d'uso nei confronti del venditore - costruttore - Azione giudiziaria promossa da alcuni condomini soltanto - Litisconsorzio necessario nei confronti degli altri condomini- Sussistenza - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - COMUNIONE E CONDOMINIO
Qualora alcuni condomini abbiano convenuto in giudizio il venditore - costruttore dell'edificio per rivendicare il diritto reale d'uso sull'area dell'edificio destinata a parcheggio, non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti degli altri condomini, ai quali pertanto non va notificato l'atto di impugnazione per l'integrazione del contraddittorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)