diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 12062 del 17/05/2013 (Rv. 626275 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - PROVVEDIMENTO - IN GENERE | Accertamento negativo di debito promosso da debitore "in bonis" - Successiva sua sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa - Prosecuzione del giudizio da parte del commissario liquidatore - Domanda riconvenzionale dell'asserito creditore di pagamento di quel credito - Inammissibilità o improcedibilità in sede ordinaria - Fondamento - Domanda proseguita dal commissario liquidatore - Permanenza presso il giudice adito.
Stato
decisa il 2013-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626275-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - PROVVEDIMENTO - IN GENERE

Nell'ipotesi di domanda di accertamento negativo di debito proposta dal debitore "in bonis" e proseguita, successivamente alla sua sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa, dal commissario liquidatore, nonché di contrapposta domanda riconvenzionale formulata dal convenuto asserito creditore per il pagamento del corrispondente credito, quest'ultima, in quanto assoggettata alle forme dell'accertamento del passivo sancite, dall'art. 209 legge fall. (nella formulazione "ratione temporis" applicabile), deve essere dichiarata inammissibile o improcedibile, mentre quella proseguita dal commissario liquidatore resta davanti al Tribunale che pronuncerà al riguardo nelle forme del rito ordinario.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 36, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)