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Sez. 5, Sentenza n. 4604 del 26/02/2014 (Rv. 630063 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE | Elusione fiscale - Condizioni - Limiti - Compresenza di ragioni extrafiscali rispondenti ad esigenze di natura organizzativa - Carattere abusivo dell'operazione - Esclusione - Fattispecie in tema di acquisizione di partecipazione societaria.
Stato
decisa il 2014-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630063-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE

In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio di imposta, in difetto di ragioni economiche apprezzabili, che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici; ne consegue che il carattere abusivo va escluso quando sia individuabile una compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali, che non necessariamente si identificano in una redditività immediata, potendo consistere in esigenze di natura organizzativa ed in un miglioramento strutturale e funzionale dell'azienda. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha ritenuto inadeguatamente motivata l'esclusione delle valide ragioni economiche dell'acquisto, da parte della contribuente, delle azioni di una società estera, benché rientrante in più ampio progetto di riorganizzazione strutturale e funzionale di un gruppo societario di cui la prima era "capogruppo").

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)