Sez. 4, Sentenza n. 2604 del 25/10/2006 Ud. (dep. 25/01/2007) Rv. 235780 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Successione nel tempo di norme antinfortunistiche - Diversa modulazione degli obblighi di tutela a carico dei destinatari - Incidenza sul trattamento penale - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
In tema di infortuni sul lavoro, poiché le norme che disciplinano gli obblighi dei soggetti cui è affidato il compito di tutelare la salute dei lavoratori non hanno funzione integratrice del precetto penale, ma quella di individuazione delle persone alle quali incombe il dovere di osservare e far osservare le regole di cautela, la loro modificazione nel senso di rimodulazione degli obblighi di tutela non ricade sotto la disciplina della successione delle leggi penali nel tempo e non può quindi avere come effetto quello di rendere legittima una condotta precedentemente vietata in vista della valutazione della responsabilità penale dell'imputato. (Nella specie il coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dei lavori, al quale era stata contestata la violazione dell'obbligo di assicurare l'osservanza del piano di sicurezza a norma del D.Lgs. n. 494 del 1996, pretendeva, in relazione ad infortunio occorso prima delle modifiche introdotte al citato decreto con D.Lgs. n. 528 del 1999, che si applicasse l'art. 5 di quest'ultimo, secondo il quale non è più previsto l'obbligo di "assicurare", ma solo quello di "verificare" l'applicazione delle disposizioni impartite dagli appaltatori).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/08/1996 num. 494 art. 5, Decreto Legisl. 19/11/1999 num. 528
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)