Sez. 3, Sentenza n. 2558 del 11/10/1973 (Rv. 366010 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - DEL CLIENTE - COMPENSO (ONORARIO) - DIRITTO DEL PROFESSIONISTA - SUSSISTENZA - COMPENSO PATTUITO PER L'INTERA OPERA - RIDUZIONE PROPORZIONALE.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - DEL CLIENTE - COMPENSO (ONORARIO) - DIRITTO DEL PROFESSIONISTA - SUSSISTENZA - COMPENSO PATTUITO PER L'INTERA OPERA - RIDUZIONE PROPORZIONALE.*
Nel contratto di prestazione di opera professionale il cliente puo sempre recedere dal contratto, pagando al prestatore d'opera le spese sostenute e il compenso per l'opera svolta (art 2237, primo comma cod civ). se vi e stata tra le parti una valida Determinazione convenzionale del compenso, essa - salvo che le parti stesse abbiano manifestato una volonta contraria - rimane pur sempre applicabile anche nel caso di recesso del cliente, con la sola conseguenza che il compenso pattuito per l'intera opera dovra essere proporzionalmente ridotto in relazione all'opera prestata. (Conf 1736/68, mass n 333605; 1869/57.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)