Sez. 2, Sentenza n. 2526 del 27/06/1975 (Rv. 376444 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - DEL CLIENTE - FONDAMENTO - DURATA DEL RAPPORTO - IRRILEVANZA - FACOLTA DI RECESSO - DEROGABILITA CONVENZIONALE.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - DEL CLIENTE - FONDAMENTO - DURATA DEL RAPPORTO - IRRILEVANZA - FACOLTA DI RECESSO - DEROGABILITA CONVENZIONALE.*
Nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, la facolta di recesso da parte del committente trova la sua giustificazione nel carattere fiduciario del rapporto e non e affatto collegata con la determinatezza o indeterminatezza della durata di esso. Ha carattere dispositivo, ed e, percio, derogabile dalle parti, la norma attributiva della facolta di recesso al cliente. (V 947/74, mass n 368858; 2558/73, mass n 366010; (V 1667/73, mass n 364564; 1736/68, mass n 333605).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)