diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1736 del 07/06/1968 (Rv. 333605 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA- PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - PATTUIZIONE DELLA MISURA DEL COMPENSO PER L'INTERA OPERA - RIDUZIONE PROPORZIONALE.*
Stato
decisa il 1968-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333605-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA- PROFESSIONI INTELLETTUALI - RECESSO - PATTUIZIONE DELLA MISURA DEL COMPENSO PER L'INTERA OPERA - RIDUZIONE PROPORZIONALE.*

Nel contratto di prestazione di opera professionale il cliente puo sempre recedere dal contratto, pagando al prestatore d'opera le spese sostenute e il compenso per l'opera svolta (art. 2237, primo comma cod civ.). il recesso del cliente, giustificato o meno, non incide sulla Determinazione della misura del compenso, se non nel senso che il compenso e dovuto non per tutta l'opera commessa, ma solo per l'opera svolta. Pertanto, se vi e stata tra le parti una valida Determinazione convenzionale del compenso, essa- salvo che le parti stesse abbiano manifestato una volonta contraria - rimane pur sempre applicabile anche nel caso di recesso del cliente, con la sola conseguenza che il compenso pattuito per l'intera opera dovra essere proporzionalmente ridotto in relazione all'opera prestata. (Conf. 1869-57).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)