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Sez. 2, Sentenza n. 4014 del 06/04/1995 (Rv. 491657 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - RINUNZIA - REMISSIONE - RESTITUZIONE VOLONTARIA DEL TITOLO | Ricevuta bancaria - Natura - Quietanza - ConfigurabilitĂ  - Condizioni - Consegna di ricevute insolute da parte del creditore al debitore - Prova della liberazione del debitore - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491657-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - RINUNZIA - REMISSIONE - RESTITUZIONE VOLONTARIA DEL TITOLO

Le ricevute bancarie costituiscono non il titolo originario del credito, ma solo una modalità del rapporto tra la banca ed il creditore per la riscossione del credito verso terzi ed assumono la natura di quietanza solo dopo che la banca abbia in esse attestato l'avvenuto pagamento del debito. Ne consegue che la consegna di ricevute insolute da parte del creditore al debitore non può essere apprezzata ex art. 1237 comma primo cod. civ. come prova della liberazione del debitore stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1237

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)