Sez. 1, Sentenza n. 7313 del 06/08/1994 (Rv. 487687 - 01)
CONTRATTI BANCARI - IN GENERE | Ricevuta bancaria - Natura - Emissione - Effetti - Autorizzazione a terzi alla emissione di ricevute bancarie - Natura.
CONTRATTI BANCARI - IN GENERE
La ricevuta bancaria consiste in un documento, non riconducibile nella categoria dei titoli di credito, contenente dichiarazioni scritte, firmate e rilasciate dal creditore, con il quale questi attesta di aver ricevuto una somma di danaro versata a mezzo banca a saldo di una determinata fattura. Essa costituisce lo strumento attraverso il quale la banca procede alla riscossione dell'importo ivi indicato, secondo le istruzioni impartite dal cliente, e consente al possessore di conseguire l'eventuale anticipazione del credito dall'istituto bancario. Ne consegue che nel caso in cui un soggetto autorizzi altri alla emissione di ricevute bancarie, la dichiarazione con la quale detto autorizzante consente l'emissione della ricevuta, vale come riconoscimento del debito che l'autorizzato potrĂ riscuotere a suo mezzo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)