Sez. 2, Sentenza n. 328 del 24/01/1985 (Rv. 438550 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALI (O PAGHERÒ) - PAGAMENTO - RICEVUTE BANCARIE - FUNZIONE - FORZA DI OBBLIGAZIONI CARTOLARI - ESCLUSIONE - EMISSIONE - SPOSTAMENTO DEL LUOGO DI ADEMPIMENTO - INIDONEITÀ.*
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALI (O PAGHERÒ) - PAGAMENTO - RICEVUTE BANCARIE - FUNZIONE - FORZA DI OBBLIGAZIONI CARTOLARI - ESCLUSIONE - EMISSIONE - SPOSTAMENTO DEL LUOGO DI ADEMPIMENTO - INIDONEITÀ.*
Le cosiddette ricevute bancarie, che hanno il semplice scopo di facilitare la riscossione delle rate del credito per mezzo dei servizi bancari nel luogo di residenza del debitore, non assumono forza di obbligazioni cartolari e, pertanto, l'emissione di esse non determina lo spostamento del luogo di adempimento dal domicilio del creditore a quello del debitore. (V 4260/80, mass n 408131).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1198, Cod. Civ. art. 1498, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)