Sez. 1, Sentenza n. 11321 del 16/06/2004 (Rv. 573670 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione amministrativa dello straniero ex art. 13, secondo comma, lett. c), del D.Lgs. n. 286 del 1998 - Decreto prefettizio - Ricorso - Appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate dall'art. 1 della legge n. 1423 del 1956 - Accertamento - Criteri - Sindacato del provvedimento amministrativo - "Ab extrinseco" - Fatti sopravvenuti - Irrilevanza - Sopravvenuti elementi di qualificazione giuridica dei fatti originari - Rilevanza - Fattispecie.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In caso di ricorso avverso il decreto prefettizio con il quale sia stata disposta la espulsione amministrativa dello straniero ai sensi dell'art. 13, comma secondo, lett. c), del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, il controllo giurisdizionale sul provvedimento amministrativo deve avere ad oggetto il riscontro della sussistenza dei presupposti dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie di persone pericolose indicate nell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, essendo improntato al soddisfacimento della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, da un lato, e al rispetto dei diritti soggettivi delle persone coinvolte nella misura, dall'altro. Tale riscontro - che va operato "ab estrinseco", e cioè scrutinando la completezza, logicità e non contraddittorietà delle valutazioni operate dall'amministrazione, senza la pretesa di sostituire o integrare con altri gli elementi di fatto sottoposti per la valutazione - va condotto sulla base degli stessi criteri che il giudice applica tutte le volte in cui venga in rilievo una proposta di applicazione di una misura di prevenzione: a) il carattere oggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni; b) l'attualità della pericolosità; c) la necessità di un esame globale della personalità del soggetto. Ma se la valutazione dell'attualità della pericolosità sociale prospettata non implica la rilevanza di fatti sopravvenuti rispetto al momento di adozione della misura, devono certamente essere compresi nella valutazione i sopravvenuti elementi di qualificazione giuridica dei fatti originari (nella specie, il giudice del merito aveva condiviso la valutazione prognostica del prefetto compiuta sulla base di un fermo convalidato, e seguito da misura custodiale, per i reati di associazione a delinquere e devastazione urbana, ma aveva ritenuto irrilevante la circostanza che la misura custodiale fosse stata revocata, omettendo di accertare la ragione di tale revoca: in tal modo aveva arbitrariamente ristretto l'"ampiezza" dell'attualità al giorno stesso della valutazione prefettizia, e confuso tra controllo "ab estrinseco" e controllo formale, il primo imposto dalla giusta esigenza di valutare i soli fatti esaminati dal prefetto, ma il secondo escluso dalla natura stessa della giurisdizione ordinaria, che ha ad oggetto non l'atto, ma i diritti soggettivi che esso comprime e le condizioni per la sua legittima compressione).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 lett. C CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST., Legge 03/08/1988 num. 327 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)