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Sez. L, Sentenza n. 11806 del 07/09/2000 (Rv. 540033 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Collocamento in mobilità - Accordi sindacali intesi al reimpiego dei lavoratori - Previsione di assegnazione di lavoratori con qualifica di impiegato a mansioni di operaio - Legittimità, ex art. 4, comma undicesimo, legge n. 223 del 1991.
Stato
decisa il 2000-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/540033-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE

L'art. 4, comma undicesimo, della legge n. 223 del 1991, statuendo che, nel corso delle procedure di mobilità, gli accordi sindacali, al fine di garantire il reimpiego almeno ad una parte dei lavoratori, possono stabilire che il datore di lavoro assegni, in deroga all'art. 2103 cod. civ., mansioni diverse da quelle svolte, non solo sottintende la possibilità di attribuzione di mansioni anche peggiorative, ma non pone alcuna preclusione nell'assegnazione delle mansioni inferiori, anche attribuendo all'impiegato quelle proprie dell'operaio; e ciò si spiega considerando che trattasi per un verso di un rimedio per evitare il licenziamento e per altro verso di una deroga che non vincola i lavoratori, i quali ben potrebbero rifiutare la dequalificazione, andando però incontro al rischio del licenziamento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)