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Sez. L, Sentenza n. 9734 del 29/09/1998 (Rv. 519257 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Riduzione dell'attività di impresa - Accordo sindacale prevedente l'attribuzione di mansioni inferiori ai fini di un più contenuto ricorso alla cassa integrazione - Consenso dei lavoratori interessati - Necessità (in difetto di normativa derogatoria) - Fattispecie antecedente all'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991.
Stato
decisa il 1998-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519257-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

Salvo diverse ed eccezionali disposizioni di legge (quali l'art. 4, comma undicesimo, legge n. 223 del 1991), qualora si prospetti la necessità di ridurre l'attività d'impresa e di ricorrere alla cassa integrazione guadagni, l'accordo sindacale che preveda una più breve collocazione in cassa integrazione attraverso l'attribuzione di mansioni inferiori a singoli lavoratori non può comunque trovare attuazione senza il loro consenso. (Fattispecie anteriore all'entrata in vigore della citata legge n. 223 del 1991).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)