Sez. L, Sentenza n. 9734 del 29/09/1998 (Rv. 519257 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Riduzione dell'attività di impresa - Accordo sindacale prevedente l'attribuzione di mansioni inferiori ai fini di un più contenuto ricorso alla cassa integrazione - Consenso dei lavoratori interessati - Necessità (in difetto di normativa derogatoria) - Fattispecie antecedente all'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE
Salvo diverse ed eccezionali disposizioni di legge (quali l'art. 4, comma undicesimo, legge n. 223 del 1991), qualora si prospetti la necessità di ridurre l'attività d'impresa e di ricorrere alla cassa integrazione guadagni, l'accordo sindacale che preveda una più breve collocazione in cassa integrazione attraverso l'attribuzione di mansioni inferiori a singoli lavoratori non può comunque trovare attuazione senza il loro consenso. (Fattispecie anteriore all'entrata in vigore della citata legge n. 223 del 1991).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)