Sez. 3, Sentenza n. 1830 del 04/03/1999 (Rv. 523825 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COASSICURAZIONI | Nozione - Fonte - Unico contratto stipulato da un unico assicuratore anche in rappresentanza degli altri - Ammissibilità - Conseguenze in ordine alla qualificazione del contratto - Mancata prova delle procure - Pagamento di tutti i premi all'assicuratore stipulante - Decisività - Esclusione - Ipotesi di responsabilità per rappresentanza senza potere - Valutazione - Necessità.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COASSICURAZIONI
La coassicurazione - che ricorre, a norma dell'art. 1911 cod. civ., quando uno stesso rischio viene assunto, con le stesse modalità e per uno stesso periodo di tempo, da più assicuratori, che ripartiscono tra la loro la quota di rischio e la relativa quota d'indennità, ma senza vincolo solidale - può ben trovare la propria fonte in un unico contratto stipulato dall'assicurato con tutti gli assicuratori, i quali possono intervenire direttamente alla stipulazione, ma possono anche affidare ad uno solo di essi (cosiddetto delegatario) il potere di stipulare in nome e per conto degli altri coassicuratori (così come, eventualmente, di riscuotere in nome degli stessi i premi di assicurazione), attraverso l'attribuzione di un potere di rappresentanza disciplinato dagli artt. 1387 e seguenti cod. civ. Ne consegue che la sottoscrizione del contratto (e così pure la riscossione di tutti i premi) da parte di una sola impresa assicuratrice non può essere assunta come elemento decisivo per escludere la sussistenza di una coassicurazione e, d'altra parte, neanche in caso di mancata prova dei poteri di rappresentanza da parte dell'impresa sottoscrittrice, può escludersi, senza esaminare il contenuto delle stipulazioni - una volontà contrattuale diretta alla conclusione di una coassicurazione e affermarsi invece la conclusione di un contratto di assicurazione per l'intero rischio con un'unica impresa, dato che di per sè la mancanza delle procure (e di successive ratifiche) comporta il diverso effetto giuridico della responsabilità del "falsus procurator" ex art. 1398 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1911
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)