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Sez. 1, Sentenza n. 3302 del 20/04/1990 (Rv. 466752 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COASSICURAZIONI - STIPULAZIONE DELLA COSIDDETTA CLAUSOLA "DI GUIDA" O "DI DELEGA" - RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEI COASSICURATORI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466752-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COASSICURAZIONI - STIPULAZIONE DELLA COSIDDETTA CLAUSOLA "DI GUIDA" O "DI DELEGA" - RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEI COASSICURATORI - ESCLUSIONE.*

La coassicurazione di cui all'art. 1911 cod. civ., nella sua struttura tipica, presuppone che la medesima Assicurazione o la Assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate, così che ogni assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata solo in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori. Nè la stipulazione tra i predetti della cosiddetta clausola "di guida" o "di delega" modifica i termini del rapporto contrattuale con la creazione di un'obbligazione solidale, risolvendosi detta clausola nel conferimento ad uno dei coassicuratori dell'incarico di gestire la polizza, con l'attribuzione di un potere di rappresentanza nel compimento di Atti giuridici (trattativa, stipula del contratto, riscossione dei premi) e nel pagamento dell'indennizzo. (V 3986/89, mass n 463814; (V 6684/87, mass n 454905; (V 3613/82, mass n 421581).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1911

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)