Sez. 3, Sentenza n. 14590 del 12/07/2005 (Rv. 583444 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COASSICURAZIONI | Unico contratto stipulato da uno degli assicuratori anche in rappresentanza degli altri - Sottoscrizione della polizza da parte di un solo assicuratore - Configurabilità - Condizioni - Spendita del nome - Modalità - Indicazione delle quote di rischio assicurate - Riscossione dei premi da parte dell'impresa firmataria - Rilevanza - Limiti.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COASSICURAZIONI
La coassicurazione, che può trovare la sua fonte anche in unico contratto dell'assicurato con i coassicuratori, può essere stipulata anche da uno solo degli assicuratori in nome e per conto degli altri, oltre che in proprio, qualora egli sia investito di un potere di rappresentanza a norma degli artt. 1387 ss. cod. civ. (cosiddetta clausola di delega o di guida). La sottoscrizione della polizza da parte di una sola impresa assicuratrice non esclude quindi di per sé la coassicurazione, in quanto la sottoscrizione degli assicuratori non intervenuti può essere sostituita dalla spendita, non necessariamente espressa ma inequivocabilmente desumibile dal contratto, del loro nome da parte della compagnia firmataria, e l'eventuale difetto del potere di rappresentanza non comporta la trasformazione del contratto stipulato come coassicurazione in un contratto di assicurazione con la sola compagnia stipulante, ma solo una responsabilità di quest'ultima ai sensi dell'art. 1398 cod. civ. Costituisce inequivocabile manifestazione della spendita del nome degli altri assicuratori da parte della compagnia firmataria l'indicazione nel contratto delle quote di rischio assicurate da ciascuno degli assicuratori, mentre non è di per sé significativa la circostanza che l'impresa delegata abbia provveduto all'incasso del complesso dei premi, ben potendo la rappresentanza riferirsi anche alla riscossione degli stessi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1911
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)