Sez. U, Sentenza n. 3025 del 29/12/1967 (Rv. 330749 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CASSA PER IL MEZZOGIORNO - OPERE PUBBLICHE DI COMPETENZA DEL COMUNE E DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA CASSA - AMBITO - OCCUPAZIONE D'URGENZA - INDENNITA E RISARCIMENTO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CASSA PER IL MEZZOGIORNO - OPERE PUBBLICHE DI COMPETENZA DEL COMUNE E DELLA PROVINCIA DI NAPOLI - INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA CASSA - AMBITO - OCCUPAZIONE D'URGENZA - INDENNITA E RISARCIMENTO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA.*
L'intervento della cassa per il Mezzogiorno nella realizzazione di opere pubbliche di Competenza del comune e della provincia di Napoli, a norme degli artt.4 e 8 della legge 9 aprile 1953, n.297, consiste in attivita sostitutiva non limitata alla progettazione ed alla esecuzione delle singole opere di Competenza del comune, ma estesa alle occupazioni ed espropriazioni, che si rendano necessarie e che, in quanto strettamente connesse all'esecuzione delle opere, ne costituiscono parte integrante. Pertanto, ove l'esecuzione dei lavori e lo svolgimento dei connessi procedimenti espropriativi non siano stati affidati all'amministrazione locale, deve ritenersi che passivamente legittimata rispetto all'Azione esperita dai proprietari per ottenere la corresponsione dell'indennita, per l'occupazione temporanea legittima, e il risarcimento dei danni, per l'occupazione ultrabiennale illegittima dei suoli loro appartenenti sino al momento dell'emanazione del decreto di espropriazione, e unicamente la cassa. In tale caso, la sostituzione -ex lege- della cassa al comune nei procedimenti di espropriazione, e nella correlativa responsabilita verso i terzi, non puo essere derogata per accordi tra le parti, con trasferimento degli oneri dalla cassa al comune. (Cfr. N.1412-66, massima n.322796).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 09/04/1953 num. 297 art. 4, Legge 09/04/1953 num. 297 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)