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Sez. 4, Sentenza n. 42 del 02/09/1985 Ud. (dep. 04/01/1986) Rv. 171498 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1985-09-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171498-01

REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA - ESTREMI.*

Anche se il giudizio di comparazione fra circostanze di segno opposto, non è condizionato da alcun calcolo matematico in funzione del maggiore o minor numero di circostanze diverse, e seppure un giudizio del genere, riservato alla mera discrezionalità del giudice di merito, non è censurabile, nel merito, in Sede di legittimità, tuttavia la discrezionalità del giudice è pur sempre condizionata, quanto alla sua censurabilità, da una adeguata motivazione che dia conto del giudizio globale e della valutazione dei vari elementi concorrenti alla valutazione della incidenza delle varie circostanze sulla misura della pena. (V mass nn 157132, 157338, 160983, 158491, 158590, escludono la necessità di una motivazione analitica; (Conf mass n 147593; (contra mass n 147887; (contra mass n 147761, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 69 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)