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Sez. 4, Sentenza n. 947 del 22/12/1980 Ud. (dep. 12/02/1981) Rv. 147593 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E DI ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL GIUDICE - SUSSISTENZA - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1980-12-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147593-01

REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E DI ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL GIUDICE - SUSSISTENZA - PRESUPPOSTI.*

Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti non e censurabile in Sede di legittimita, qualora il giudice di merito abbia giustificato la statuizione adottata con la indicazione degli elementi ritenuti prevalenti ai fini del giudizio stesso, anche se non abbia confutato tutte le deduzioni delle parti, volte a conseguire una diversa valutazione comparativa delle circostanze del reato. (la giurisprudenza e consolidata nel senso opposto a quello di cui alla massima: V per tutti mass n 146542 e massime ivi citate, anno 1980; tuttavia, in senso conforme, V mass n 146690 anno 1980, secondo cui l'Obbligo di motivare sul punto non si sottrae allo Obbligo proprio del giudice di appello circa un punto espressamente sottoposto al suo esame).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)