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Sez. 4, Sentenza n. 1503 del 10/10/1980 Ud. (dep. 26/02/1981) Rv. 147761 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARIZIONE -MOTIVAZIONE ANALITICA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-10-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147761-01

REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARIZIONE -MOTIVAZIONE ANALITICA - ESCLUSIONE.*

Ai fini del giudizio di comparazione tra le circostanze del reato, anche la sintetica enunciazione della eseguita valutazione di tali circostanze, espressa nell'impugnata sentenza in relazione all'esame complessivo del fatto e delle sue conseguenze, esaurisce adeguatamente l'Obbligo della motivazione. Infatti, il giudizio suddetto rientra nella discrezionalita del giudice di merito e per esso non e richiesta una analitica esposizione dei criteri di valutazione adottati. (V mass n 146638 e massime ivi citate; 146542, 145845 anno 1980 e massime ivi citate; 146690 anno 1980 che si rifa all'Obbligo della motivazione sul punto da parte del giudice di appello solo se lo appellante abbia precisato le ragioni dell'invocata riforma).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)