Sez. 3, Sentenza n. 2161 del 26/03/1983 (Rv. 427024 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - CESSAZIONE DELLA PROROGA PER L'INTENZIONE DEL CONCEDENTE DI COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - CONDIZIONI - PROPONIBILITÀ DELLA RELATIVA AZIONE DA PARTE DEL BRACCIANTE O DI CHI SI SIA SERVITO NELLA CONDUZIONE DEL FONDO SOLTANTO DI MANO D'OPERA ESTRANEA - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - CESSAZIONE DELLA PROROGA PER L'INTENZIONE DEL CONCEDENTE DI COLTIVARE DIRETTAMENTE IL FONDO - CONDIZIONI - PROPONIBILITÀ DELLA RELATIVA AZIONE DA PARTE DEL BRACCIANTE O DI CHI SI SIA SERVITO NELLA CONDUZIONE DEL FONDO SOLTANTO DI MANO D'OPERA ESTRANEA - ESCLUSIONE.*
Ai fini del riconoscimento del diritto del concedente alla cessazione della proroga legale dei contratti agrari - ex art. 1 comma secondo della legge n. 273 del 1947 e art. 2 della legge n. 176 del 1978 - è necessario l'accertamento della sua qualità di piccolo imprenditore, secondo i caratteri delineati dall'art. 2083 cod. civ., oltre che dell'ulteriore requisito dello svolgimento per un biennio negli ultimi dieci anni della correlativa specifica attività di coltivatore diretto. Pertanto deve escludersi il diritto alla cessazione della proroga al bracciante e a chi abbia impiegato nella conduzione del fondo soltanto mano d'opera estranea. (Conf 3527/81, mass n 414131; (Conf 1421/80, mass n 404965).*
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 lett. A CORTE COST., Legge 10/05/1978 num. 176 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)