Sez. 3, Sentenza n. 6882 del 18/11/1983 (Rv. 431545 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - DIRITTO DI RIPRESA DEL CONCEDENTE - SPETTANZA - CONDIZIONI - QUALITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO - SUSSISTENZA - REQUISITI.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - DIRITTO DI RIPRESA DEL CONCEDENTE - SPETTANZA - CONDIZIONI - QUALITÀ DI COLTIVATORE DIRETTO - SUSSISTENZA - REQUISITI.*
In tema di rapporti agrari, perché sussista in capo al concedente la qualità di coltivatore diretto - che lo legittima ad esercitare il cosiddetto diritto di ripresa - occorre, in riferimento all'art. 2083 cod. civ., che si tratti di un piccolo imprenditore che, servendosi di un'organizzazione con prevalente lavoro proprio, anche se non manuale, e dei componenti della sua famiglia eserciti la attività di coltivazione della terra con quel minimo di consistenza che rende l'attività stessa rilevante sotto il profilo economico. (nella specie, sulla scorta del principio che precede, la suprema Corte ha reputato esatta la decisione del giudice del merito che aveva esclusa siffatta qualità in capo a chi coltivava un appezzamento di terreno di poco più di 350 mq. E destinato a coltura ortiva e di fiori). (V 2161/83, mass n 427024; (V 5715/80, mass n 409555; (V 1421/80, mass n 404965).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2083, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)