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Sez. 5, Sentenza n. 1477 del 25/03/1997 Cc. (dep. 23/05/1997) Rv. 208137 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ | Riprese filmate in luogo pubblico dei movimenti degli indagati - Verbali relativi - Utilizzabilità ai fini dell'emissione di misure cautelari indipendentemente dal deposito delle registrazioni - Legittimità - Natura delle registrazioni - Documenti - Applicabilità della disciplina delle intercettazioni telefoniche - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-03-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208137-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ

I verbali di polizia giudiziaria relativi all'attività svolta effettuando riprese filmate dei movimenti degli indagati in luoghi pubblici, possono essere valutati per la ricostruzione del quadro indiziario ai fini dell'emissione di una misura cautelare alla stregua di qualunque altro elemento desumibile dagli atti della polizia giudiziaria, indipendentemente dal formale deposito delle cassette contenenti le registrazioni e della loro messa a disposizione delle parti. Le riprese filmate, peraltro, costituiscono prova documentale ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen. e rimangono del tutto estranee alla disciplina specifica prevista per le intercettazioni telefoniche.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 234 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 357 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 357 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)