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Sez. 2, Sentenza n. 4095 del 26/03/1997 Ud. (dep. 08/05/1997) Rv. 207827 - 01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO - IN GENERE | Polizia giudiziaria - Relazioni sull'attività di osservazione e pedinamento - Acquisizione al fascicolo del dibattimento - Possibilità - Ragioni - Limiti.
Stato
decisa il 1997-03-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207827-01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO - IN GENERE

Deve ritenersi legittima l'acquisizione agli atti del dibattimento - e conseguentemente la loro utilizzabilità ai fini del giudizio - delle relazioni della polizia giudiziaria aventi ad oggetto l'attività di osservazione e pedinamento, in quanto trattasi di verbali di atti per loro natura irripetibili e rispetto ai quali l'immediatezza della percezione può e deve essere documentata in uno scritto che ne garantisca la genuinità e la preservi da errori di ricordo; ferma restando, in ogni caso, l'inammissibilità dell'acquisizione delle relazioni che descrivono lo svolgimento e l'evoluzione delle indagini, nonché, con riferimento alle relazioni a contenuto misto, l'acquisibilità e l'utilizzabilità delle sole parti di queste che siano attestative e documentative (mediante fotografie e filmati) delle attività di osservazione e di pedinamento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 357 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 357 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 431 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 511 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)