Sez. 6, Sentenza n. 4997 del 10/12/1997 Cc. (dep. 13/02/1998) Rv. 210579 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE | Attività di indagine della polizia giudiziaria - Riprese filmate in luogo pubblico - Sono espressamente consentite dalla legge - Costituiscono documento ex art. 234 cod. proc. pen. - Violazione del diritto all'immagine - Inesistenza.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE
Le riprese filmate in luogo pubblico effettuate nell'ambito dell'attività di indagine della polizia giudiziaria sono espressamente consentite dall'art. 234 cod. proc. pen., che le annovera tra le prove documentali, e pertanto non comportano violazione del diritto all'immagine, che sussiste ai sensi della legge 22 aprile 1941, n.633 e successive mod. solo fuori dei casi è consentito.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 234 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 55 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 55 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 348, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 348, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)