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Sez. U, Ordinanza n. 10055 del 02/05/2006 (Rv. 589454 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - COMMISSIONE DEI RICORSI - IMPUGNAZIONI | Consulenti in proprietà industriale - Consiglio dell'Ordine - Provvedimenti, anche disciplinari, adottati dal Consiglio dell'Ordine nei confronti degli iscritti - Impugnazione - Giurisdizione del giudice amministrativo - Esclusione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589454-01

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - COMMISSIONE DEI RICORSI - IMPUGNAZIONI

In tema di giurisdizione, la posizione del professionista inserito nella categoria professionale organizzata, sia per il profilo dell'appartenenza all'ordine che per il profilo della soggezione alle regole di disciplina, non è di interesse legittimo, ma è di diritto soggettivo perfetto, costituzionalmente protetto a norma dell'art. 4 della Costituzione. Conseguentemente sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, e non del giudice amministrativo, le controversie in tema di provvedimenti, compresi quelli di natura disciplinare, adottati, dal Consiglio dell'Ordine dei consulenti in proprietà industriale, nei confronti dei professionisti iscritti all'Albo ed appartenenti all'Ordine.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 4, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 202, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 203, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 210, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 211, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 217, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 221

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)