Sez. 3, Sentenza n. 12119 del 23/05/2006 (Rv. 591095 - 01)
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE | Ingegneri e architetti - Procedimento disciplinare a carico di un ingegnere dinanzi al consiglio dell'ordine provinciale - Assistenza di un difensore o di un esperto di fiducia - Ammissibilità.
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IN GENERE
Nel procedimento disciplinare a carico di ingegneri, ove è prevista l'impugnativa dei provvedimenti adottati dai Consigli degli ordini provinciali innanzi al Consiglio nazionale, quale organo giurisdizionale, la garanzia costituzionale del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. riguarda non soltanto tale giudizio d'impugnazione ma anche il procedimento davanti al Consiglio locale, tenuto conto che esso, pur avendo natura amministrativa, si concretizza in un'attività istruttoria preordinata e funzionalmente connessa alla successiva attività giurisdizionale. Pertanto, l'art. 44, secondo comma, r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537 (recante regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto), il quale stabilisce che l'incolpato deve essere citato a comparire dinanzi al Consiglio provinciale, per essere sentito e per presentare eventuali documenti a suo discarico, va interpretato, in base all'indicato precetto della costituzione ed in difetto di contraria previsione, nel senso che anche davanti a detto consiglio provinciale l'incolpato ha la facoltà di farsi assistere, ove ne faccia richiesta, da un difensore o da un esperto di fiducia.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 art. 44, Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)