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Sez. 1, Sentenza n. 4235 del 20/06/1983 (Rv. 429167 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - RICONDUCIBILITÀ NELL'AMBITO DELLA DECISIONE DELLA CAUSA SECONDO EQUITÀ CONTEMPLATA DALL'ART. 114 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429167-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - RICONDUCIBILITÀ NELL'AMBITO DELLA DECISIONE DELLA CAUSA SECONDO EQUITÀ CONTEMPLATA DALL'ART. 114 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE.*

In tema di liquidazione del danno, l'Esercizio da parte del giudice del merito del potere di ricorrere a criteri equitativi, a norma dell'art. 1226 cod. civ., ove il danno stesso non sia dimostrabile nel suo preciso ammontare, non è riconducibile nell'ambito della decisione della causa secondo equità, contemplata dall'art. 114 cod. proc. civ., e, pertanto, non è condizionato alla richiesta delle parti. (V 3533/72, mass n 361484).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Proc. Civ. art. 114

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)