Sez. 1, Sentenza n. 5629 del 09/06/1990 (Rv. 467618 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - IN GENERE - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - LIQUIDAZIONE EQUITATIVA - DECISIONE SECONDO EQUITÀ - PRESUPPOSTI RISPETTIVI.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - IN GENERE - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - LIQUIDAZIONE EQUITATIVA - DECISIONE SECONDO EQUITÀ - PRESUPPOSTI RISPETTIVI.*
In tema di liquidazione del quantum il potere del giudice di determinarlo equitativamente sulla base delle prove fornite dalle parti ed acquisite al processo, nonché sulla base della comune esperienza e del notorio, si distingue nettamente dal potere di emettere una decisione secondo equità previsto dall'art. 114 cod. proc. civ., e pertanto non è condizionato alla richiesta delle parti, ma è ricompreso nei poteri generali attribuiti al giudice dall'art. 115 cod. proc. civ. (nella specie era domandato dalla madre al padre naturale l'assegno per il mantenimento del figlio). (V 4235/83, mass n 429167; (V 1334/81, mass n 411946).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Proc. Civ. art. 114, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)