Sez. 3, Sentenza n. 8554 del 04/08/1995 (Rv. 493571 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI | Riconducibilità dei poteri equitativi del giudice alla equità contemplata dall'art. 114 cod. proc. civ. - Esclusione - Conseguenze - Richiesta della parte - Necessità - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI
L'esercizio da parte del giudice del merito del potere di ricorso a criteri equitativi a norma dell'art. 1226 cod. civ., ove il danno non sia dimostrabile nel suo preciso ammontare, non è riconducibile nell'ambito della decisione della causa secondo equità contemplata dall'art. 114 cod. proc. civ. e, pertanto, non è condizionato alla richiesta delle parti, essendo invece compreso nei poteri generali attribuiti al giudice ex art. 115 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Proc. Civ. art. 114, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)