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Sez. 2, Sentenza n. 8243 del 20/08/1998 (Rv. 518215 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITÀ | Assegnazione ad uno dei condividenti - (Stima e) conguagli in denaro - Natura di debito di valore - More del procedimento - Rivalutazione anche di ufficio della somma - Legittimità - Giudice del rinvio dopo l'annullamento della sentenza di appello - Competenza - Obbligo di motivazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/518215-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITÀ

In tema di divisione giudiziale, il debito da conguaglio che grava sul condividente assegnatario di un immobile non agevolmente frazionabile (art. 720 cod. civ.) ha natura di debito di valore, da rivalutarsi, anche "officio iudicis" (onde aggiornarlo al diminuito potere di acquisto della moneta verificatosi in corso di procedimento), se e nei limiti in cui l'eventuale svalutazione si sia tradotta in una lievitazione del prezzo di mercato del bene, non comportando detto aggiornamento alcuna sostanziale immutazione della stima di esso e/o della determinazione dei conguagli in denaro, bensì' configurando un adeguamento monetario di un debito di valore necessario affinché' la sopravvenuta svalutazione non alteri i termini sostanziali della divisione. Competente ad operare tale rivalutazione deve legittimamente ritenersi (oltre a quello di appello) anche il giudice del rinvio dopo l'annullamento della sentenza di secondo grado da parte della S.C. (nonostante il carattere cosiddetto "chiuso" del giudizio ex artt. 392 seguenti cod. proc. civ., del quale non è consentito alcun ampliamento del "thema decidendum"), atteso che la rivalutazione di un debito di valore, non alterando in alcun modo il "petitum", incide esclusivamente sulla sua concreta quantificazione in termini monetari, a condizione che detto giudice indichi compiutamente, in sede di motivazione, gli elementi di fatto posti a fondamento del suo convincimento circa la sussistenza di un reale aumento di valore dell'immobile nelle more del processo, nonché' i criteri adottati per la concreta quantificazione dell'incremento di tale valore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 728, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)