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Sez. 2, Sentenza n. 5606 del 17/04/2001 (Rv. 545959 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITÀ | Assegnazione ad uno dei condividenti - Stima e conguaglio in denaro - Giudizio di rinvio dopo l'annullamento della sentenza di appello - Rivalutazione anche d'ufficio della somma - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2001-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545959-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - IMMOBILI NON DIVISIBILI - NON COMODA DIVISIBILITÀ

In tema di divisione giudiziale, il debito da conguaglio che grava sul condividente assegnatario di un immobile non facilmente divisibile ha natura di debito di valore, da rivalutarsi, anche "officio iudicis", se e nei limiti in cui l'eventuale svalutazione si sia tradotta in una lievitazione del prezzo di mercato del bene; competente ad operare tale rivalutazione deve ritenersi anche il giudice di rinvio, dopo l'annullamento da parte della S.C. della sentenza di appello (nonostante il carattere "chiuso" di detto giudizio), atteso che la rivalutazione di un debito di valore non altera in alcun modo il "petitum", incidendo esclusivamente sulla concreta quantificazione in termini monetari.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 720, Cod. Civ. art. 728, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)