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Sez. 5, Sentenza n. 38944 del 13/04/2015 Ud. (dep. 24/09/2015) Rv. 265503 - 01

DIFESA E DIFENSORI - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA | Giudizio d'appello - Rinuncia al mandato del difensore di fiducia - Trattazione del dibattimento con il difensore precedentemente nominato - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-04-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265503-01

DIFESA E DIFENSORI - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA

Nel giudizio d'appello, la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia non ha effetto finché la parte non sia assistita da un nuovo difensore, come nel caso in cui non sia decorso il termine a difesa concesso, ai sensi dell'art. 108 cod. proc. pen., al nuovo difensore nominato; ne deriva che, in tale ipotesi, è legittima la trattazione del dibattimento alla presenza del precedente difensore rinunciante. (In motivazione, la Corte ha precisato che la pendenza del termine a difesa funge da condizione sospensiva dell'efficacia della rinuncia al mandato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 107, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)