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Sez. 5, Sentenza n. 38239 del 06/04/2016 Ud. (dep. 14/09/2016) Rv. 267787 - 01

DIFESA E DIFENSORI - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA | Revoca o rinuncia del difensore di fiducia - Nomina di un nuovo difensore - Concessione del termine a difesa al difensore subentrante - Facoltà del giudice di procedere avvalendosi del difensore revocato o rinunciante - Legittimità - Condizioni - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-04-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267787-01

DIFESA E DIFENSORI - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA

In tema di diritto di difesa, il giudice, durante la decorrenza del termine concesso ex art. 108 cod. proc. pen. al difensore subentrato a quello revocato o rinunciante, può legittimamente compiere - continuando ad avvalersi del difensore originario, ovvero sostituendolo ai sensi dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. - solo le attività processuali il cui svolgimento risulti in concreto incompatibile con il decorso del predetto termine, essendo, invece, tenuto al differimento delle altre, salvo che l'avvicendamento dei difensori risulti avere finalità meramente dilatorie. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto illegittima la decisione del giudice dibattimentale che, dopo aver concesso il termine di difesa ex art. 108 cod. proc. pen. al difensore subentrato a quello rinunciante non comparso, aveva sostituito quest'ultimo con uno d'ufficio, procedendo poi alla discussione ed adottando al sentenza. Nell'affermare il principio la Corte ha precisato che il riconoscimento della indiscriminata facoltà di procedere del giudice non solo svuoterebbe di significato la disposizione di cui all'art. 108 cod. proc. pen., ma, soprattutto, frustrerebbe ingiustificatamente l'effettività del diritto di difesa, in violazione degli artt. 111, comma terzo Cost. e 6, par. 3, lett. b) e c), CEDU).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 107, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)