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Sez. 5, Sentenza n. 3094 del 19/11/2015 Cc. (dep. 22/01/2016) Rv. 266052 - 01

DIFESA E DIFENSORI - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA | Rinuncia al mandato difensivo - Mancata nomina del difensore d'ufficio - Nullità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266052-01

DIFESA E DIFENSORI - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA

La rinuncia al mandato difensivo non comporta l'obbligo per il giudice di nominare all'imputato - che non abbia provveduto alla nomina di un difensore di fiducia - un difensore d'ufficio, in quanto il difensore rinunciante è onerato della difesa fino all'intervento di una nuova nomina. Ne consegue che la mancata nomina del difensore d'ufficio, nella pendenza del termine per appellare la sentenza di primo grado, non comporta alcuna nullità, essendo il difensore di fiducia - oltre che l'imputato - nella piena facoltà di proporre l'impugnazione fino all'intervento della nuova nomina.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 107

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)