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Sez. 6 - , Sentenza n. 18113 del 11/03/2021 Ud. (dep. 10/05/2021) Rv. 281093 - 01

DIFESA E DIFENSORI - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA | Rinuncia al mandato del difensore di fiducia - Trattazione del dibattimento con il difensore precedentemente nominato - Lesione del diritto di difesa - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2021-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281093-01

DIFESA E DIFENSORI - RIFIUTO, RINUNCIA O REVOCA

La rinuncia o la revoca del mandato da parte del difensore di fiducia produce effetto solo dal momento in cui l'imputato sia assisto da un nuovo difensore (di fiducia o d'ufficio) e sia decorso il termine a difesa eventualmente concesso, con la conseguenza che il difensore, rinunciante o revocato, è tenuto a garantire l'assistenza difensiva fin quando non sia decorso il termine a difesa concesso, ai sensi dell'art. 108 cod. proc. pen., al nuovo difensore nominato. (In motivazione, la Corte ha precisato che il termine a difesa è finalizzato ad assicurare una difesa piena ed effettiva, sicché nessun "vulnus" può discendere dal fatto che la parte – nelle more della decorrenza del termine – sia assistita dal difensore rinunciante, che è già pienamente a conoscenza della vicenda processuale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 107, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)